Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28178/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28178/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28178/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADDEU MICHELA nato a SASSARI il 10/12/1982 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Michela Paddeu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 56 -624 cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28178/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Michela Paddeu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 56 -624 cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto atto preparatorio punibile reato flagrante furto di lieve entità favoreggiamento scippo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADDEU MICHELA nato a SASSARI il 10/12/1982 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Michela Paddeu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 56 -624 cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente