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Ordinanza — n. 28175/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28175/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28175/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNO ARMANDO nato a FONDI il 20/04/1957 avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; u- Rilevato che Armando Panno ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Fondi, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto ed illogicità della motivazione della sentenza in punto di attendibilità della persona offesa e il travisamento della prova da parte, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28175/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612 e 582 cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto ed illogicità della motivazione della sentenza in punto di attendibilità della persona offesa e il travisamento della prova da parte, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove censura costituzionale censura formulata in modo carente prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivi di cassazione declinatoria di competenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNO ARMANDO nato a FONDI il 20/04/1957 avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; u- Rilevato che Armando Panno ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Fondi, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto ed illogicità della motivazione della sentenza in punto di attendibilità della persona offesa e il travisamento della prova da parte, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente