Ordinanza — n. 28173/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELU ELIZA ROSALINDA nato a PIACENZA il 02/12/1998 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Eliza Rosalinda Melu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cremona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, primo e quarto comma, pen.; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 168 cod. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena relativa a un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, è inammissibile in quanto il Giudice di secondo grado ha congruamente applicato il disposto di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. che prevede un'ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168 cod. pen; Ordinanza — n. 28173/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624, 625, primo e quarto comma, pen.; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 168 cod. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena relativa a un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, è inammissibile in quanto il Giudice di secondo grado ha congruamente applicato il disposto di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. che prevede un'ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELU ELIZA ROSALINDA nato a PIACENZA il 02/12/1998 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Eliza Rosalinda Melu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cremona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, primo e quarto comma, pen.; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 168 cod. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena relativa a un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, è inammissibile in quanto il Giudice di secondo grado ha congruamente applicato il disposto di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. che prevede un'ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente