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Ordinanza — n. 28172/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28172/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28172/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAVASSORI ETTORE nato a BERGAMO il 05/08/1958 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Lt Rilevato che Ettore Vavassori ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare Tribunale di Bergamo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., aggravato dalla recidiva infra-quinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28172/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 479 cod. pen., aggravato dalla recidiva infra-quinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione in materia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedure di ricorso cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAVASSORI ETTORE nato a BERGAMO il 05/08/1958 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Lt Rilevato che Ettore Vavassori ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare Tribunale di Bergamo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., aggravato dalla recidiva infra-quinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e totale assenza di motivazione, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente