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Ordinanza — n. 28170/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28170/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MERCHAN SANTOS CHRISTIAN DAVID nato il 10/07/1972 nel procedimento a carico di: PAOLO FINI nato a GENOVA il 06/02/1973 avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; c9"-- Rilevato che la parte civile, Christian David Merchan Santos, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Genova, che - riformando la sentenza di primo grado - ha assolto l'imputato, Paolo Fini, dal delitto di minaccia perché il fatto non sussiste; ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivi validi difetto di motivazione motivo insorto dopo la fuga motivazione nel merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MERCHAN SANTOS CHRISTIAN DAVID nato il 10/07/1972 nel procedimento a carico di: PAOLO FINI nato a GENOVA il 06/02/1973 avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; c9"-- Rilevato che la parte civile, Christian David Merchan Santos, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Genova, che - riformando la sentenza di primo grado - ha assolto l'imputato, Paolo Fini, dal delitto di minaccia perché il fatto non sussiste; ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente