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Sentenza — n. 28169/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28169/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE AURELIO nato a AMALFI il 13/11/1946 avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Aurelio Buonocore ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Amalfi, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di minaccia; rilevato che con il primo e unico motivo di ricorso il ricorrente aveva dedotto l'esistenza di vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio; dato atto che secondo quanto si evince dalla memoria depositata dalla difesa in data 10 aprile 2024, la persona offesa ha rimesso la querela, con contestale accettazione della stessa da parte dell'imputato, come si evince dal verbale redatto in data 9 aprile 2024 dai Carabinieri della Stazione di Ravello, prodotto dal difensore; ritenuto che la remissione e l'accettazione sia stata ritualmente effettuata e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; ritenuto, infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, secondo quanto previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28169/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 340, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale timore violenza o minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica pericolo di traffico di stupefacenti tentata coazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE AURELIO nato a AMALFI il 13/11/1946 avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Aurelio Buonocore ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Amalfi, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di minaccia; rilevato che con il primo e unico motivo di ricorso il ricorrente aveva dedotto l'esistenza di vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio; dato atto che secondo quanto si evince dalla memoria depositata dalla difesa in data 10 aprile 2024, la persona offesa ha rimesso la querela, con contestale accettazione della stessa da parte dell'imputato, come si evince dal verbale redatto in data 9 aprile 2024 dai Carabinieri della Stazione di Ravello, prodotto dal difensore; ritenuto che la remissione e l'accettazione sia stata ritualmente effettuata e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; ritenuto, infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, secondo quanto previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Buonocore Aurelio perché i reati a lui ascritti sono estinti per remissione di querela. Pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente