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Ordinanza — n. 28168/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding theft with violence, but the court found these claims sought a re-evaluation of probative sources. The court ruled such arguments are excluded from cassation review unless they identify specific procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence or an alternative reading of sources without identifying specific procedural violations.

Parole chiave

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cassation review scope re-evaluation of evidence procedural violations inadmissible appeal theft with violence imputazione di furto violazione di domicilio prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLHONIUC DUMITRU nato il 12/02/1978 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Dumitru Dolheniuc ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione, aggravato dall'uso di violenza sulle cose; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione probatoria, lamentando - in particolare - un travisamento del fatto, non sono consentiti dalla legge di legittimità, perché finalizzati a determinare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente