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Ordinanza — n. 28167/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28167/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28167/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO ROSARIO nato a MOTTA SANT'ANASTASIA il 16/05/1959 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Rosario Spampinato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che, escludendo l'aumento per contestata recidiva, ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di Catania, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., lamentando - in particolare - la mancanza di querela e, in ragione della c.d.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28167/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 7 cod. pen., lamentando - in particolare - la mancanza di querela e, in ragione della c.d.

Parole chiave

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rapina qualificata furto di lieve entità recidiva nell'infrazione infrazione privilegiata doppia punibilità aggravamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO ROSARIO nato a MOTTA SANT'ANASTASIA il 16/05/1959 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Rosario Spampinato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che, escludendo l'aumento per contestata recidiva, ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di Catania, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., lamentando - in particolare - la mancanza di querela e, in ragione della c.d.

Riforma Cartabia, la conseguente improcedibilità del furto aggravato, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, la suddetta circostanza è stata contestata nella duplice forma dell'esposizione della cosa a pubblica fede e della destinazione a pubblico servizio o pubblica utilità, che comporta - come emerge chiaramente dall'art. 624, terzo comma, cod. pen. - la procedibilità d'ufficio; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non sia consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito, ritenendo parzialmente fondato il motivo dell'atto di appello, escludeva la ritenuta recidiva semplice e rideterminava la pena, chiarendo che, nel resto, il trattamento sanzionatorio fosse congruo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il