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Ordinanza — n. 28166/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28166/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28166/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRACI MIRKO nato a CATANIA il 17/12/1986 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; •••. Rilevato che Mirko Iraci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catania, con la quale egli era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sia generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28166/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Mirko Iraci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catania, con la quale egli era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sia generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità difesa penale risarcimento per atto illecito accusa penale luogo del reato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRACI MIRKO nato a CATANIA il 17/12/1986 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; •••. Rilevato che Mirko Iraci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catania, con la quale egli era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sia generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consiciliere estensore Il Presidente