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Sentenza — n. 28162/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28162/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGELINI YURI nato a ROMA il 24/01/1977 avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Livorno, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente Angelini Yuri era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che in data 13 ottobre 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato in data 14 ottobre 2023, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Cecina; - che va fatta applicazione, nel caso qui esaminato, del principio di diritto secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 - 01); - che la remissione e l'accettazione è stata ritualmente effettuata; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28162/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv e 612 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che in data 13 ottobre 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato in data 14 ottobre 2023, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Cecina; - che va fatta applicazione, nel caso qui esaminato, del principio di diritto secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 - 01); - che la remissione e l'accettazione è stata ritualmente effettuata; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritiro della querela penale minaccia nel diritto penale revoca della sospensione condizionale azione di contestazione revoca dell'annullamento desistenza dall'azione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGELINI YURI nato a ROMA il 24/01/1977 avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Livorno, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente Angelini Yuri era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che in data 13 ottobre 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato in data 14 ottobre 2023, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Cecina; - che va fatta applicazione, nel caso qui esaminato, del principio di diritto secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 - 01); - che la remissione e l'accettazione è stata ritualmente effettuata; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24