Italian Court dismisses appeal against burglary conviction for inadmissibility and lack of proof renewal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Altieri inadmissible regarding his conviction for burglary. The appellant argued for evidence renewal and legal requalification, but the court found these grounds inadmissible under the law of legitimacy. Consequently, the appeal was rejected, and Altieri was ordered to pay court costs and civil party representation fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 393 c.p.p.: Appeals challenging the necessity of evidence renewal or seeking alternative legal interpretations are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts without identifying specific procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 26/10/1948 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Salvatore Altieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; letta la memoria della parte civile contenente le conclusioni scritte e l'allegata nota spese; vista la richiesta di trattazione orale del presente procedimento formulata dalla difesa dell'imputato e rilevato che essa non è prevista per i procedimenti destinati alla trattazione davanti alla Settima Sezione penale; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia mancata assunzione di prova decisiva in relazione alle dichiarazioni del teste Leonardo Campagna e in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, atteso che le doglianze oggetto del suddetto motivo sono inerenti a vizi non emergenti dal provvedimento impugnato, dal quale invece si evince che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sul punto (si veda pag. 5), chiarendo che la rinnovazione delle prove, nel caso di specie, non era necessaria ai fini della decisione in ragione della certa ricostruzione della vicenda cui la stessa era pervenuta; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod. proc. pen. e conseguente erronea qualificazione giuridica della vicenda, non sono consentiti dalla legge di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, inoltre, che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Giuseppina Buonincontri, Alessia Castellano, Pietro Castellano e Enrico Castellano e che esse devono essere liquidate in complessivi 1.800,00 euro, oltre accessori di legge, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Buonincontri Giuseppina, Castellano Alessia, Castellano Pietro e Castellano Enrico che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere esten