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Ordinanza — n. 28156/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against burglary conviction for inadmissibility and lack of proof renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28156/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Altieri inadmissible regarding his conviction for burglary. The appellant argued for evidence renewal and legal requalification, but the court found these grounds inadmissible under the law of legitimacy. Consequently, the appeal was rejected, and Altieri was ordered to pay court costs and civil party representation fees.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 393 c.p.p.: Appeals challenging the necessity of evidence renewal or seeking alternative legal interpretations are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts without identifying specific procedural errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal law of legitimacy evidence renewal burglary conviction procedural vices procedura orale sentenza penale rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and n. 2, lett. a) c.p.p.
Art. 393 c.p.p.
art. 393 cod. proc. pen
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Ordinanza — n. 2470/2022 — snpen
Italian Court dismisses prisoner's appeal for lack of personal standing after 2017 procedural reform. The court ruled that technical representation remains the only method for filing appeals. Consequently, the appeal is inadmissible and the appellant is ordered to pay costs. The court held that the 2017 reform did not abolish personal appeal rights but restricted them to specific scenarios. The decision clarifies that technical representation is the standard mechanism for all prisoner appeals. The court emphasized the distinction between substantive rights and procedural modes of exercise. The ruling ensures legal certainty in the criminal procedure system. The court rejected the argument that personal appeals were implicitly preserved. The decision reinforces the principle of technical representation in Italian law. The court ordered the payment of procedural expenses and fines. The judgment upholds the current legal framework for prisoner appeals.
Ordinanza — n. 20864/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for generic lack of specific argumentative references to the conviction grounds.
Sentenza — n. 36423/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding phone ownership and witness statements.
Ordinanza — n. 42386/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissible sentencing review under Italian Criminal Code.
Ordinanza — n. 42860/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it was filed personally without a qualified defense attorney.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 26/10/1948 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Salvatore Altieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; letta la memoria della parte civile contenente le conclusioni scritte e l'allegata nota spese; vista la richiesta di trattazione orale del presente procedimento formulata dalla difesa dell'imputato e rilevato che essa non è prevista per i procedimenti destinati alla trattazione davanti alla Settima Sezione penale; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia mancata assunzione di prova decisiva in relazione alle dichiarazioni del teste Leonardo Campagna e in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, atteso che le doglianze oggetto del suddetto motivo sono inerenti a vizi non emergenti dal provvedimento impugnato, dal quale invece si evince che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sul punto (si veda pag. 5), chiarendo che la rinnovazione delle prove, nel caso di specie, non era necessaria ai fini della decisione in ragione della certa ricostruzione della vicenda cui la stessa era pervenuta; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod. proc. pen. e conseguente erronea qualificazione giuridica della vicenda, non sono consentiti dalla legge di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, inoltre, che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Giuseppina Buonincontri, Alessia Castellano, Pietro Castellano e Enrico Castellano e che esse devono essere liquidate in complessivi 1.800,00 euro, oltre accessori di legge, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Buonincontri Giuseppina, Castellano Alessia, Castellano Pietro e Castellano Enrico che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere esten