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Ordinanza — n. 28154/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28154/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding motivation, but the court found this ground too generic. The court ruled that the appeal lacked the specific elements required by Article 581, paragraph 1, letter c), as it did not identify the specific reasoning flaws in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal must specify the exact elements of the alleged error in motivation; generic denunciations without identifying specific grounds fail to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds motivation defect Article 581 c.p.p. procedural costs Cassazione Roma criminal procedure tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUCHIKH EL HASSAN nato il 23/03/1984 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Ouchikh El Hassan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto aggravato; ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente