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Ordinanza — n. 28153/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28153/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28153/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANELLI GIOVANNI nato a ROMA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Giovanni Sebastanielli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 497 -bis cod. pen.; ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione sulla responsabilità penale operata dai Giudici di merito, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che lo stesso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al Giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 497 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 28153/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 497 -bis cod. pen.; ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione sulla responsabilità penale operata dai Giudici di merito, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che lo stesso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al Giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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esibizione dei documenti d'identità documenti validi soggiorno illegale uso di un documento falso frode alla legge sugli stranieri uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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art. 497 -bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANELLI GIOVANNI nato a ROMA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Giovanni Sebastanielli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 497 -bis cod. pen.; ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione sulla responsabilità penale operata dai Giudici di merito, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che lo stesso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al Giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente