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Ordinanza — n. 28151/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28151/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28151/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARGU AMARILDO nato il 15/09/1996 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Amarildo Vargu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione aggravato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per desistenza volontaria, lamentando - inoltre — la mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 614 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, la prima ed ultima parte di pag. 5 del provvedimento impugnato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., lamentando l'assenza di prove sufficienti a ritenerla sussistente, è manifestamente infondato, atteso che le doglianze in oggetto sono inerenti a vizi non emergenti dal provvedimento impugnato (entrambi i Giudici di merito hanno fornito corretta motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, in cui il Giudice di merito ha ben motivato in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti e alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 614 cod. pen, art. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28151/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 614 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, la prima ed ultima parte di pag. 5 del provvedimento impugnato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., lamentando l'assenza di prove sufficienti a ritenerla sussistente, è manifestamente infondato, atteso che le doglianze in oggetto sono inerenti a vizi non emergenti dal provvedimento impugnato (entrambi i Giudici di merito hanno fornito corretta motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, in cui il Giudice di merito ha ben motivato in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti e alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità tentata rapina delitto reati contro il patrimonio perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 614 cod. pen
art. 20-bis cod. pen
7 della sentenza impugnata, in cui il Giudice di merito ha ben motivato in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti e alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARGU AMARILDO nato il 15/09/1996 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Amarildo Vargu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione aggravato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per desistenza volontaria, lamentando - inoltre — la mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 614 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, la prima ed ultima parte di pag. 5 del provvedimento impugnato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., lamentando l'assenza di prove sufficienti a ritenerla sussistente, è manifestamente infondato, atteso che le doglianze in oggetto sono inerenti a vizi non emergenti dal provvedimento impugnato (entrambi i Giudici di merito hanno fornito corretta motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, in cui il Giudice di merito ha ben motivato in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti e alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estenso