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Ordinanza — n. 28145/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28145/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28145/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNANI FRANCESCO nato a ROMA il 26/09/1967 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Francesco Bennani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, sia manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato in cui la Corte territoriale ben chiariva come lo svolgimento di una legittima attività di polizia giudiziaria non potesse essere causa di un pericolo di danno grave alla persona); ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen, debba ritenersi inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), il quale ben esplicitava i motivi per i quali la condotta posta in essere dall'imputato non poteva ritenersi tenue; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di reato, è generico, dal momento che esso non ha saputo indicare il concreto interesse dell'impugnante, dato che il primo Giudice aveva applicato il minimo edittale e che la pena minima prevista per i due reati è la stessa (v.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28145/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, sia manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato in cui la Corte territoriale ben chiariva come lo svolgimento di una legittima attività di polizia giudiziaria non potesse essere causa di un pericolo di danno grave alla persona); ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen, debba ritenersi inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), il quale ben esplicitava i motivi per i quali la condotta posta in essere dall'imputato non poteva ritenersi tenue; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di reato, è generico, dal momento che esso non ha saputo indicare il concreto interesse dell'impugnante, dato che il primo Giudice aveva applicato il minimo edittale e che la pena minima prevista per i due reati è la stessa (v.

Parole chiave

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uso di false generalità falsa testimonianza frode alla legge sugli stranieri domicilio fittizio inchiesta per falsità atti false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
262658 -01, resa in un identico caso, in cui, peraltro, è stata ritenuta corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.) e considerato che, in ogni caso, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha adeguatamente motivato sulla gravità del fatto e sulla inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNANI FRANCESCO nato a ROMA il 26/09/1967 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Francesco Bennani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, sia manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato in cui la Corte territoriale ben chiariva come lo svolgimento di una legittima attività di polizia giudiziaria non potesse essere causa di un pericolo di danno grave alla persona); ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen, debba ritenersi inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), il quale ben esplicitava i motivi per i quali la condotta posta in essere dall'imputato non poteva ritenersi tenue; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di reato, è generico, dal momento che esso non ha saputo indicare il concreto interesse dell'impugnante, dato che il primo Giudice aveva applicato il minimo edittale e che la pena minima prevista per i due reati è la stessa (v.

Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 -01, resa in un identico caso, in cui, peraltro, è stata ritenuta corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 cod. pen.) e considerato che, in ogni caso, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha adeguatamente motivato sulla gravità del fatto e sulla inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere esten