Ordinanza — n. 28005/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTI NICOLA nato a LIVORNO il 25/03/2003 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso, depositato il 21 aprile 2023, proposto da Nicola Lenti, è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in presenza di sentenza con motivazione contestuale depositata all'udienza del 7 marzo 2023 è di quindici giorni decorrenti da tale data, tenuto conto, altresì, che in presenza di appello trattato con procedimento ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 l'imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2024, Procida, Rv. 285606);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28005/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 l'imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2024, Procida, Rv. 285606);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTI NICOLA nato a LIVORNO il 25/03/2003 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso, depositato il 21 aprile 2023, proposto da Nicola Lenti, è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in presenza di sentenza con motivazione contestuale depositata all'udienza del 7 marzo 2023 è di quindici giorni decorrenti da tale data, tenuto conto, altresì, che in presenza di appello trattato con procedimento ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 l'imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2024, Procida, Rv. 285606);
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, emessa con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Con