Ordinanza — n. 28004/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO CONSUELO nato a OMEGNA il 16/08/1991 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G. 13112-2024 RIC. GAMBINO CONSUELO OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso per il reato di cui all'art. 388, comma 3° e 4°, cod. pen., sono inammissibili in quanto oggetto di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri, che al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (vedi pag. 4 sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28004/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 13112-2024 RIC. GAMBINO CONSUELO OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso per il reato di cui all'art. 388, comma 3° e 4°, cod. pen., sono inammissibili in quanto oggetto di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri, che al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (vedi pag. 4 sentenza impugnata).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO CONSUELO nato a OMEGNA il 16/08/1991 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G. 13112-2024 RIC. GAMBINO CONSUELO OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso per il reato di cui all'art. 388, comma 3° e 4°, cod. pen., sono inammissibili in quanto oggetto di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri, che al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (vedi pag. 4 sentenza impugnata).
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06