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Ordinanza — n. 28004/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28004/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28004/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO CONSUELO nato a OMEGNA il 16/08/1991 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G. 13112-2024 RIC. GAMBINO CONSUELO OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso per il reato di cui all'art. 388, comma 3° e 4°, cod. pen., sono inammissibili in quanto oggetto di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri, che al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (vedi pag. 4 sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28004/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 13112-2024 RIC. GAMBINO CONSUELO OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso per il reato di cui all'art. 388, comma 3° e 4°, cod. pen., sono inammissibili in quanto oggetto di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri, che al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (vedi pag. 4 sentenza impugnata).

Parole chiave

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punibilità attenuazione libera della pena scemata imputabilità verdetto di colpevolezza riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO CONSUELO nato a OMEGNA il 16/08/1991 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G. 13112-2024 RIC. GAMBINO CONSUELO OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso per il reato di cui all'art. 388, comma 3° e 4°, cod. pen., sono inammissibili in quanto oggetto di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri, che al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (vedi pag. 4 sentenza impugnata).

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06