Ordinanza — n. 28002/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Genna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in merito al giudizio di responsabilità per il reato contestato, punto sul quale la Corte territoriale ha argomentato in maniera logica, coerente e puntuale, in particolare, quanto alla integrazione dell'elemento psicologico e all'offensività in concreto della condotta (cfr. le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28002/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Genna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in merito al giudizio di responsabilità per il reato contestato, punto sul quale la Corte territoriale ha argomentato in maniera logica, coerente e puntuale, in particolare, quanto alla integrazione dell'elemento psicologico e all'offensività in concreto della condotta (cfr. le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.