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Ordinanza — n. 28000/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely reiterative of already decided and rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28000/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito Maurone inadmissible. The court found the appeal's arguments were a mere repetition of the same criticism already examined and rejected with correct legal reasoning by the lower appellate court. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros for failing to propose new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or legal arguments.

Parole chiave

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reiterative appeal inadmissibility Corte di Cassazione procedural economy legal exhaustion impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURONE VITO nato a AGROPOLI il 29/01/1975 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TIRIPICCIONE; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Maurone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente reiterativo della medesima censura cui era limitato il giudizio di rinvio, censura adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024