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Ordinanza — n. 27998/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to waiver of interest and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Nunzio Petrone inadmissible because the applicant subsequently waived the lawsuit after it was assigned to the Seventh Section. The court noted that this waiver resulted in a lack of interest in the proceedings, rendering the legal action void. Consequently, the court ordered Petrone to pay procedural costs and a fine of three thousand euros, citing a Constitutional Court precedent regarding negligent filing.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: When a party waives an appeal after assignment, the court must declare it inadmissible due to lack of interest and impose costs.

Parole chiave

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waiver of appeal lack of interest inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione revoca dell'opposizione ritiro dell'azione giudiziaria rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.c.
Art. 37 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE NUNZIO nato a NAPOLI il 02/07/1958 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nunzio Petrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che, successivamente all'assegnazione del presente ricorso alla Sezione settima, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; ritenuto che in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.