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Ordinanza — n. 27994/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds merely reproduce lower court's already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the two grounds raised were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant, Alfonso Annunziata, challenged a decision regarding non-punishability, mitigating circumstances, and suspended sentence, but the court found no new legal basis. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for failing to propose a novel ground for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the lower court, requiring the appellant to propose new legal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproductive grounds Corte di Cassazione procedural costs new legal grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA ALFONSO nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 10/11/1968 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; t Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Annunziata avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi (diniego causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena) meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il litgiugno 2024 Il Consigl e etensore Il Presidente