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Ordinanza — n. 27992/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27992/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27992/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIERRO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 11/11/1981 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposti nell'interesse di Alessandro Cierro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta personalmente dall'interessato e non da un difensore abilitato al patrocinio in cassazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27992/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta personalmente dall'interessato e non da un difensore abilitato al patrocinio in cassazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore obbligo di comparizione all'udienza capacità di stare in giudizio patrocinio obbligatorio carenza di credibilità oggettiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIERRO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 11/11/1981 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposti nell'interesse di Alessandro Cierro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta personalmente dall'interessato e non da un difensore abilitato al patrocinio in cassazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1, giugno 2024 Il Consigliere tensore Il Presidente