Italian court dismisses appeals as inadmissible for improper grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Coppola and Frezza inadmissible on procedural grounds. The court ruled that the appeals were based on reasons not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code, allowing for a de plano examination. Consequently, the appellants were ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros each.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be examined de plano and declared inadmissible if based on grounds other than those expressly permitted by law, resulting in liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA VITO nato a CAIVANO il 01/01/1954 FREZZA CARMELA nato a CAIVANO il 28/10/1969 avverso la sentenza del 26/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI‘i dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Carmela Frezza e Vito Coppola avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili in quanto proposte per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1gt giugno 2