Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce first-instance errors and attempt non-allowed re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment regarding the revocation of defense texts and the rejection of a request for a new trial, arguing procedural errors. The court ruled that these claims merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge, noting that the defense texts did not even list the circumstances they were supposed to cover. Furthermore, the court rejected the third ground as an impermissible re-reading of evidence and an alternative factual reconstruction that failed to engage with the trial court's global evaluation of all acquired proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: Appeals must substantively address new legal errors; mere reproduction of first-instance findings or impermissible re-evaluation of evidence constitutes inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDUCCI GIAMPIERO nato a LA SPEZIA il 21/04/1973 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 7019/24 Orlanducci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nei primi due motivi di ricorso (attinenti alla ordinanza di revoca di testi della difesa emessa dal giudice di primo grado e al rigetto della istanza di rinnovazione dibattimentale in appello) sono meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, evidenziandosi in particolare che "nella lista testi depositata dal difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. non risultano neppure indicate le circostanze su cui i predetti testi avrebbero dovuto deporre" (v. pag. 3);
Ritenuto, infine, che le censure svolte nel terzo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci