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Ordinanza — n. 27988/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-allowed re-reading of evidence and failure to challenge appellate merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's conviction for crimes under Articles 319 and 321 of the Penal Code, but the court found the arguments sought an impermissible re-evaluation of evidence. The court determined that the appellate court correctly performed a global assessment of all acquired proofs using a logical argumentative structure, which cannot be challenged in a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 and Art. 367 of the Code of Criminal Procedure; A cassation appeal is inadmissible if it seeks a non-allowed re-reading of evidence or proposes an alternative factual reconstruction without genuinely challenging the appellate court's global evaluation of proofs.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility global evaluation of evidence appellate merit review non-allowed re-reading criminal procedure code procedural costs award factual reconstruction truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDEF AMAL nato il 04/07/1979 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 7017/24 Sedef OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nei due motivi di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1