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Ordinanza — n. 27987/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed; 90-day deadline for appeal period exceeded by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline. The defendant argued for a late filing, but the court confirmed the appeal period expired on February 5, 2024, after accounting for the 90-day limit and additional time for the defendant's absence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 160, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the appeal period, which includes the standard time limit plus any extensions for the defendant's absence.

Parole chiave

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untimely appeal statutory deadline appeal period court costs procedural inadmissibility istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 160, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATANGELO ELIA nato a AGNONE il 16/09/1988 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Elia Tatangelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente (in data 7 febbraio 2024); rilevato, infatti, che la sentenza impugnata è stata emessa all'udienza del 7 settembre 2023 e che risulta rispettato il termine di 90 giorni indicato per il deposito della motivazione; considerato, dunque, che il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione scadeva il 5 febbraio 2024 (tenuto conto del fatto che al termine per l'impugnazione di 45 giorni vanno aggiunti ulteriori 15 giorni per la condizione di assenza dell'imputato), Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 so re