Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts already judged and lacking new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide Gaspari inadmissible and ordered him to pay legal costs. Gaspari challenged a lower court decision by reiterating factual grievances already thoroughly examined and dismissed by the territorial court. The court rejected the appeal because it relied on an impermissible alternative reading of evidence without presenting new arguments or grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts and arguments already judged without proposing new grounds or a different legal interpretation of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARI DAVIDE nato il 17/09/1977 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Gaspari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, attraverso doglianze in punto di fatto, prospetta una non consentita alternativa lettura delle fonti di prova, limitandosi a reiterare le medesime censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.