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Ordinanza — n. 27984/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing already rejected non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Onorio inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged a lower court's denial of a non-prosecution request under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the issue was not properly examined. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already thoroughly analyzed and rejected by the territorial court, rendering the new petition legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal arguments.

Parole chiave

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non-prosecution request Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal repetitive arguments Cassazione ordinanza motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONORIO VINCENZO nato a LICATA il 13/06/1966 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Onorio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in l'avore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.