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Ordinanza — n. 27981/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive and lacking specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27981/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Tommaso Fino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower court, while the second ground was generic and lacked specific criticism of the decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide new substantive arguments to justify a re-examination of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower court or if it offers generic criticism without specific grounds to justify a re-evaluation of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic criticism procedural costs Cassa delle ammende esame di cassazione condono delle spese procedurali assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINO TOMMASO nato a MILANO il 09/11/1997 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Fino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

1) il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 6, 7 e 8 della sentenza);

2) il secondo motivo censura genericamente il punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si vedano le pagine da 8 a 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2