Cassation appeal dismissed as inadmissible for repetitive arguments and insufficient new grounds regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's judgment on criminal liability, lack of trial renewal, and sentencing, but the court found these points already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal arguments to warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already rejected by the lower court or if it lacks sufficient new elements to justify a re-examination of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED ABDELSALAM MOHAMED nato il 27/10/1986 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Mohamed Abdelsalam Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
a) il primo, secondo e terzo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura relativi al giudizio di responsabilità, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza);
b) il quarto motivo censura la determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno