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Ordinanza — n. 27978/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to substantiate generic objections regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27978/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of false testimony but failed to engage with the appellate court's specific reasoning on the sentencing issue. The court ruled that generic criticisms without substantive argumentation do not justify reopening the case, resulting in the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate generic objections and does not confront the specific reasoning of the lower court on the contested points.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to substantiate arguments generic objections dismissal procedural costs award false testimony conviction motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
6819/24 Roman OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAN IGOR nato il 19/02/1986 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6819/24 Roman OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisione che ha congruamente argomentato sul punto (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06