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Ordinanza — n. 27976/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27976/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA ANDREA nato a CALTANISSETTA il 26/10/1991 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Aliotta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla inoffensività della condotta ed alla mancata esclusione della recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6, quanto alla prima censura, e la pagina 8, quanto alla seconda, anche in relazione all'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cpd. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27976/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cpd. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi che possono invocarsi censure procedurali ammende per infrazione procedurale difetto di motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA ANDREA nato a CALTANISSETTA il 26/10/1991 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Aliotta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla inoffensività della condotta ed alla mancata esclusione della recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6, quanto alla prima censura, e la pagina 8, quanto alla seconda, anche in relazione all'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cpd. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 20