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Ordinanza — n. 27974/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of balancing between circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Suhat Mahmuti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's argument regarding the balancing of circumstances to be manifestly unfounded despite the lower court's sufficient reasoning. Consequently, the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty for the frivolous filing.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because it concerns the balancing of circumstances, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and adequately examines the defense arguments.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal balancing of circumstances inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMUTI SUHAT nato il 23/11/1954 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Suhat Mahmuti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché afferente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.