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Ordinanza — n. 27971/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for attempting factual re-evaluation outside of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Enzo Carrara inadmissible and ordered him to pay court costs. Carrara challenged a lower court judgment, arguing for a re-evaluation of evidence, but the court found his request lacked specific procedural violations. The court ruled that such arguments belong to factual review, which is excluded from the scope of a legality appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal for legality review is inadmissible if it merely attempts to re-evaluate facts or evidence without identifying specific procedural errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
legality appeal inadmissibility factual re-evaluation procedural errors evidence review esame nel merito procedure di ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRARA ENZO nato a NOGARA il 30/07/1962 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Enzo Carrara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.