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Ordinanza — n. 27970/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim of excessive minimum sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Abderraouf Mahjoubi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Mahjoubi argued that the imposed sentence was excessive, though it was determined at the statutory minimum. The court rejected this claim as manifestly unfounded, ruling that the appellant failed to demonstrate any legal error in the sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant must bear the costs and a fine for filing a baseless appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded excessive sentence statutory minimum court costs Cassa delle ammende procedural dismissal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHJOUBI ABDERRAOUF nato il 03/07/1992 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abderraouf Mahjoubi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato: il ricorrente, infatti, lamenta l'eccessività della pena inflitta benché questa sia stata determinata nel minimo edittale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024