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Ordinanza — n. 27968/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely reproductions of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant argued against the conviction for drug trafficking and resisting arrest, but the appellate court had already established the evidence of drug distribution and the violent conduct used to evade arrest. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal arguments and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Merely Reproductive Grounds Drug Trafficking Conviction Resisting Arrest Procedural Costs Supreme Court Review dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
5); quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLAT SEDDIK nato il 24/11/1997 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Seddik Mallat avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: invero, quanto al primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova della destinazione delle sostanze stupefacenti alla cessione a terzi, la Corte d'appello - con motivazione congrua, esaustiva e non affetta da vizi sindacabili in sede di legittimità - ha ritenuto dimostrata la destinazione allo spaccio alla luce di plurimi elementi, quali la diversità delle sostanze rinvenute, il frazionamento in dosi, il rinvenimento di denaro contante suddiviso in banconote di piccolo taglio (cfr. sentenza impugnata, pag. 5); quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., la Corte d'appello ha sottolineato, con motivazione parimenti adeguata, che la condotta del ricorrente non si era limitata ad un mero divincolamento, ma era consistita in calci e spinte al fine di impedire il proprio arresto (cfr. sentenza impugnata, pag. 4 e pag. 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giu