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Ordinanza — n. 27967/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissible formal concurrence of crimes against multiple public officials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fouad Guassas inadmissible due to a manifestly unfounded legal argument. The appellant challenged a lower court decision regarding a formal concurrence of crimes involving violence against multiple public officials performing their duties. The court rejected the claim based on established precedent that such scenarios constitute a single formal concurrence rather than multiple distinct offenses.

Regesto Legislator

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Art. 259 c.p.; Art. 260 c.p.: When violence or threats are committed against multiple public officials performing their duties, the acts constitute a formal concurrence of crimes rather than multiple separate offenses.

Parole chiave

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formal concurrence of crimes public officials violence against officials inadmissible appeal Italian criminal law multiple victims procedural inadmissibility minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 259 c.p.
Art. 260 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUASSAS FOUAD nato il 10/01/1980 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fouad Guassas avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, stante il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ritiene configurabile un concorso formale di reati qualora la violenza o minaccia siano commesse nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (cfr.

Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024