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Ordinanza — n. 27965/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27965/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIAHI MOHAMED nato il 04/08/1983 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Riahi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il di ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze, relative al diniego della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27965/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 393-bis cod. pen. ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena sanzione disciplinare dell'avvocato oltraggio alla corte concussione inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIAHI MOHAMED nato il 04/08/1983 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Riahi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il di ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze, relative al diniego della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 202