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Ordinanza — n. 27963/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal reasoning and factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianluca Mattia inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's grounds were too generic and failed to provide the specific legal arguments required by law or reference the reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was held liable for the costs incurred.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it deduces generic grounds lacking the precise enumeration of legal reasons and necessary references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of legal reasoning procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIA GIANLUCA nato a CASSINO il 10/05/1988 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Mattia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.