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Ordinanza — n. 27962/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic re-reading of evidence and unsubstantiated penalty claims are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft and requested a substitution of the custodial sentence with a pecuniary penalty or public utility work. The court rejected these claims as they constituted a non-consented re-reading of evidence and were based on arguments never formally raised during the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it attempts a non-consented re-reading of evidence or raises generic objections to the appellate court's factual assessment without substantiating them with new arguments or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-reading of evidence substitution of penalty public utility work Cassazione ordinanza motivi di cassazione misura sostitutiva della detenzione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 348 cod. pen
6716/24 Lamperini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 348 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMPERINI ISABELLA nato a TERNI il 17/08/1959 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6716/24 Lamperini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 348 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria integrativa in data 10 giugno 2024; Ritenuto che le censure svolte nei primi tre motivi di ricorso (ribadite con la citata memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto che le generiche censure dedotte nel quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità sono altresì manifestamente infondate, dal momento che non era stata avanzata alcuna richiesta in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso