Italian Court dismisses appeal as generic re-reading of evidence and unsubstantiated penalty claims are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft and requested a substitution of the custodial sentence with a pecuniary penalty or public utility work. The court rejected these claims as they constituted a non-consented re-reading of evidence and were based on arguments never formally raised during the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it attempts a non-consented re-reading of evidence or raises generic objections to the appellate court's factual assessment without substantiating them with new arguments or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMPERINI ISABELLA nato a TERNI il 17/08/1959 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6716/24 Lamperini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 348 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria integrativa in data 10 giugno 2024; Ritenuto che le censure svolte nei primi tre motivi di ricorso (ribadite con la citata memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che le generiche censure dedotte nel quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità sono altresì manifestamente infondate, dal momento che non era stata avanzata alcuna richiesta in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso