Criminal appeal dismissed de plano for inadmissibility due to prior settlement limiting second instance jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant had previously settled the case in the second instance. The defendant argued for a review of the conviction under Article 385 of the Penal Code, but the court noted that the settlement agreement precluded further judicial cognition on the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 385 c.p.: A settlement agreement reached in the second instance regarding the penalty limits precludes the admissibility of subsequent appeals for the same matter, establishing that such agreements have preclusive effects on the entire procedural development including the jurisdictional review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IADEVAIA VALERIO nato a ROMA il 26/04/1997 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAL2ato 4143.4strgirrparti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6712/24 IADEVAIA OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge; invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il