Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding non-prosecution cause due to witness interrogation nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Geri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Geri argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 384 of the Penal Code because the witness interrogation was null and void due to rudeness. The court rejected this claim, ruling that the complaint lacked specificity as it merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 cod. pen.; Art. 372 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint lacks specificity by merely reproducing profiles of censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct and non-illogical arguments.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERI GIUSEPPE nato a TARANTO il 21/08/1970 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; • N. 6692/24 GERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto inoltre che la doglianza espressa nell'unico motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen., stante l'irritualità e la nullità dell'escussione del teste nel processo dibattimentale per furto iscritto contro la coniuge Paola Marra, è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 11);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14