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Ordinanza — n. 27959/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to improper submission by the accused without a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was improperly filed by the accused himself rather than by a qualified defense lawyer. The material fact is that the petitioner, Massimiliano Di Bisceglie, submitted the petition without a specific mandate from a lawyer registered in the special register of the Court of Cassation. The court ruled that this violation of the mandatory signature requirement renders the appeal inadmissible under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not signed by a defense lawyer registered in the special register with a specific mandate, as such acts must be executed by a qualified professional under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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lack of standing qualified defense lawyer special register requirement improper filing procedural inadmissibility legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
ed altro; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualnnente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Law n. 103 of 23 June 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE MASSIMILIANO nato a CASTELLANA GROTTE il 07/11/1995 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI/dato aeflt1 Q-9-€ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6691/24 Di Bisceglie OSSERVA Ritenuto che Massimiliano Di Bisceglie ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ed altro; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualnnente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i