Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of decisive new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. The appellant argued for further investigation into evidence and sentencing, but the court found no new decisive proof meeting the legal threshold for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; In cassation appeals, a ground is decisive only if the new evidence would surely alter the judgment or if the lack of such evidence fundamentally vitiates the sentence's structure, conditions not met here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGAZZO CINZIA ANNA MARIA nato a CATANZARO il 22/12/1956 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cinzia Anna Maria Pagazzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva ed al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 3 a 6); ritenuto, peraltro, che, quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in merito alla non necessarietà dell'approfondimento istruttorio (cfr. pagina 5), richiesto dall'imputata successivamente all'ammissione del giudizio abbreviato c.d. "secco", dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante, condizioni, entrambe, che non sono state in alcun modo allegate ed illustrate dal motivo in questione (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 g