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Ordinanza — n. 27956/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to argue in second instance and manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding evidence re-evaluation were deemed manifestly unfounded because the lower court's decision was logically sound and fully supported by the evidence. Furthermore, two of the appellant's grounds were not properly raised during the appellate proceedings, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be based on grounds properly raised in the second instance; arguments manifestly unfounded or not deduced in appeal result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal failure to argue manifestly unfounded procedural default Cassazione ordinanza motivi di cassazione allegazione motivata impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARGENIO RAFFAELE nato a BARLETTA il 29/12/1974 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Dargenio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto: il primo, secondo e quinto motivo prospettano una rilettura delle fonti di prova e sono manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato sulla base di una motivazione persuasiva, immune da vizi logici o giuridici, e strettamente aderente al compendio probatorio (si veda pagina 2); il terzo e quarto motivo non sono stati dedotti in appello. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 20