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Ordinanza — n. 27955/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding mandatory defense representation in absentia trials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the requirement to submit a specific power of attorney and domicile declaration alongside the cassation petition when the original trial occurred in the defendant's absence. The court ruled that these procedural requirements merely regulate the defense lawyer's accessory role and do not infringe upon the defendant's personal right to appeal or violate the presumption of innocence. Consequently, the appeal was rejected as unfounded and contrary to established case law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater cod. pen.; The requirement to submit a specific power of attorney and domicile declaration with a cassation petition in cases tried in absentia regulates the defense lawyer's procedural role without infringing the defendant's personal right to appeal or the presumption of innocence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility trial in absentia defense lawyer power of attorney presumption of innocence procedural requirements criminal law censura dell'accertamento dei fatti censura costituzionale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 581, comma 1-quater cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGA PIETRO PAOLO nato a TERRACINA il 30/06/1964 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; »( N. 6637/24 TARGA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 581, comma 1-quater cod. pen., nella parte in cui richiede, in relazione ai processi che si sono celebrati in assenza, che l'atto di impugnazione sia depositato unitamente a un mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, che la stessa è manifestamente infondata, in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900);

Ritenuto che la censura relativa alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che formulata in termini assai generici, è versata in fatto ed incentrata sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 m, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.