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Ordinanza — n. 27953/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and failure to argue second ground on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's denial of a non-prosecution cause and the failure to question a neighbor witness, but these points were already adequately addressed and rejected by the appellate court. The court rejected the appeal because the first ground was merely repetitive and the second ground was not raised during the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and repetitive, or if a ground not raised in the appeal proceedings is introduced for the first time.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repetitive grounds failure to argue procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
il primo motivo è manifestamente infondato e meramente reiterativo di profili di censura, relativi al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO IOLANDA nato a TODI il 04/11/1973 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Iolanda Di Silvio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto:

1) il primo motivo è manifestamente infondato e meramente reiterativo di profili di censura, relativi al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed alla mancata escussione della vicina di casa dell'imputata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5);

2) il secondo motivo non è stato dedotto in appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024