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Ordinanza — n. 27950/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to improper submission by the accused without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was irregularly filed by the accused himself rather than by a qualified defense attorney. The appellant, Umberto Bellilli, argued for the review of his conviction under Article 385 of the Penal Code, but the court found a violation of procedural rules regarding who may submit the petition. Consequently, the court ruled that the act of filing must be signed by a specific defense lawyer to avoid inadmissibility, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed irregularly by the accused without the signature of a qualified defense attorney holding a specific mandate.

Parole chiave

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lack of standing qualified defense attorney improper filing procedural defect Cassation appeal special defense roster inadmissibility declaration diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
ed altro; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 385 cod. pen
6583/24 Bellini OSSERVA Ritenuto che Umberto Bdlilli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLILLI UMBERTO nato a ROMA il 10/04/1963 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato av, j8dTie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6583/24 Bellini OSSERVA Ritenuto che Umberto Bdlilli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed altro; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso