Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reproducing rejected arguments and cites Constitutional Court on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giovanni Cassandra inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments merely reproduced previous criticisms regarding the appellant's liability for alleged crimes, which had already been properly evaluated and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 111 Cost.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of previously rejected arguments or seek an impermissible reinterpretation of evidence, thereby failing to constitute a new and relevant legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANDRA GIOVANNI nato a BARI il 27/06/1976 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Cassandra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi che, oltre a sollecitare una non consentita diversa lettura delle fonti probatorie, sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati ascritti, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 5 a 9); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 202