Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27946/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grievances lacking specific comparison with first-instance court evaluations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for attempted murder and claimed non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, alongside requests for general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the grievances were overly generic, merely reproduced arguments already dismissed by the lower court, and failed to specifically compare the first-instance evaluations with the appellate arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must contain specific grievances comparing the first-instance evaluation with the appellate arguments; generic or repetitive complaints lacking this comparison are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances attempted murder non-punishment mitigating circumstances procedural costs Cassation review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
6554/24 Foria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
6554/24 Foria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORIA PASQUALE nato a NAPOLI il 24/10/1975 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6554/24 Foria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, là dove hanno evidenziato la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci